Cass. Pen., Sez. IV, sent. 8 maggio 2019, n. 19387
Responsabilità medica – norma applicabile:
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sugli aspetti penalistici della legge 24/17 ed in particolare sui confini applicativi e sul rapporto con l’art. 3 della legge 189/12.
Come noto, il nuovo art. 590 sexies c.p esclude la punibilità per l’errore medico che si verifichi nell’esecuzione di linee guida adeguate al caso di specie, se l’errore si è verificato per imperizia e non sia dovuto a colpa grave; la colpa lieve per imperizia esecutiva delimita dunque l’area di irresponsabilità dell’esercente la professione sanitaria, mentre quando sia stata elevata o possa essere elevata imputazione per negligenza o imprudenza l’esimente in oggetto non opera.
Per questa ragione, concludono i Giudici della IV Sezione, ove a carico dei medici emergessero profili di colpa per negligenza, deve applicarsi l’abrogata l. 189/12, in quanto norma più favorevole, ed è dovere dei Giudici di merito verificarne l’eventuale operatività.